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Indice
PRATICHE D’INGRESSO
Art. 1 – L’Ente ospita persone anziane d’ambo i sessi autosufficienti e non autosufficienti, residenti nel Comune di Gazzaniga, qualora siano disponibili posti, residenti anche in altri Comuni e Provincie. Il periodo minimo di permanenza all’interno della Casa è di 30 giorni consecutivi. Art. 2 – La procedura per l’ammissione in Casa di Riposo è la seguente: Contattare l’Assistente Sociale del comune di residenza; compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione e gli allegati. Tale domanda avrà valore presso tutte le RSA dell’ambito territoriale Valle Seriana. Dalla scheda sanitaria, redatta dal proprio medico curante, devono risultare le effettive condizioni psico-fisiche del soggetto nonché le eventuali terapie o diete in corso. Art. 3 – La Direzione di ogni RSA appena vi è la possibilità di accettazione, invita la persona interessata a prendere tutte le informazioni necessarie e visione dell’alloggio che potrebbe essere messo a sua disposizione. Art. 4 – Prima dell’ingresso l’ospite è tenuto a:- Sottoscrivere per accettazione il presente regolamento;
- Versare una cauzione pari ad una mensilità;
- Concordare la data d’ingresso ai fini della decorrenza della retta; trascorse 48 ore dalla comunicazione, il posto dovrà essere occupato; in caso contrario per mantenere il diritto, l’ospite sarà tenuto al pagamento della retta per l’intero importo;
- Indicare, oltre ai propri dati anagrafici, i dati del parente di riferimento nonché altri familiari o conoscenti ai quali la Fondazione possa rivolgersi in caso di necessità;
ALLOGGIO
Art. 8 – L’Ospite si impegna a:- Osservare le regole d’igiene dell’ambiente;
- Mantenere in buono stato l’alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e adeguarsi alle richieste dell’Ente al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- Segnalare alla Direzione l’eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature elettriche ed idrauliche dell’alloggio. E’ vietata la riparazione e la manomissione da parte di persone non autorizzate dall’Ente;
- Consentire al personale di servizio, e a qualsiasi altra persona incaricata dall’Ente, di entrare nell’alloggio per provvedere a pulizie, controlli o riparazioni.
VITTO
Art. 13 – Il vitto è di carattere familiare. La lista settimanale del vitto viene predisposta dalla Responsabile del Servizio di cucina. Art. 14 – Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante. Art. 15 – I pasti sono serviti nelle sale da pranzo di reparto. In casi particolari la Direzione Sanitaria può autorizzare il servizio in stanza degli stessiRETTA
Art. 16 – L’Ospite è tenuto a versare la retta mensile posticipata mediante modalità SDD (o altra modalità se concordata con la segreteria della Fondazione valida per i posti temporanei convenzionati) entro 8 giorni lavorativi di ogni mese ed a saldare le spese extra addebitate. Art. 17 – La retta iniziale può essere modificata con apposito provvedimento amministrativo che viene portato immediatamente a conoscenza degli ospiti. Nel caso di concorso di Enti o parenti gli interessati dovranno provvedere ad ottemperare i relativi impegni. Art. 18 – La retta dà diritto a godere del vitto, dell’alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dall’Ente. Art. 19 – Le riduzioni dell’importo giornaliero della retta, in caso di assenza temporanea dell’Ospite, sono fissate da apposite circolari aggiuntive. Art. 20 – Concordata la data d’ingresso, in caso di rinuncia per qualsiasi motivo, l’ospite è comunque tenuto al pagamento di 7 giorni della retta stabilita. In caso di decesso dell’ospite la retta sarà calcolata fino al giorno dell’effettiva uscita.ORARI
Art. 21 – L’Ospite gode della massima libertà, salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del medico curante. L’Ospite può entrare, uscire e ricevere visite in ogni ora del giorno, evitando solo di arrecare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo. L’Ente non si assume responsabilità alcuna per incidenti che potessero occorrere a propri ospiti all’interno o al di fuori dell’Istituto. Art. 22 – L’Ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari:- Nei locali comuni dalle ore 21,00 alle ore 7,00;
- In stanza e nelle zone notte dalle ore 12,30 alle ore 15,30 e dalle ore 21,00 fino alle ore 7,00.
ASSISTENZA MEDICO – INFERMIERISTICA
Art. 23 – La Casa dispone di propri medici di fiducia e di un servizio infermieristico che garantisce l’assistenza ai 50 ospiti accreditati. Sono inclusi nell’assistenza anche le medicine e i presidi sanitari. Gli altri 16 ospiti autorizzati ma non accreditati rimangono a carico del S.S.N., mantenendo quindi il loro medico di base. Art. 24 – L’Ente non si assume alcun onere per prestazioni medico-farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere a favore degli ospiti e declina ogni responsabilità per l’assistenza praticata agli ospiti da persone esterne anche se autorizzate dall’Ente stesso.SERVIZIO LAVANDERIA
Art. 25 – Su richiesta l’Ospite può usufruire del servizio di lavanderia per i capi personali con un importo forfettario mensile che verrà comunicato ogni inizio anno.SERVIZI VARI
Art. 26 – SERVIZIO RADIO-TELEVISIVO. Nella propria stanza è consentito l’uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati agli impianti d’antenna centralizzata, ove questi esistano; in tutti gli altri casi si dovrà usufruire solo di antenna interna. Art. 27 – L’uso di apparecchi audiovisivi è consentito in orari di silenzio solo con particolare cautela o con l’uso di cuffie auricolari. Art. 28 – ASCENSORI. L’uso degli ascensori richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti:- Non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla portata;
- Non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano;
- È sconsigliato l’uso dell’ascensore a persone che non sono in grado di eseguire le manovre necessarie;
RAPPORTI COL PERSONALE
Art. 29 – L’Ospite:- Non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore;
- Deve mantenere col personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione;
- Nel caso in cui debba avanzare delle richieste straordinarie o segnalare inadempimenti di servizio, deve rivolgersi alla Direzione.
NORME D’INTERESSE GENERALE – DIVIETI
Art. 30 – L’Ospite deve adeguarsi alle decisioni dell’Ente, prese nell’interesse generale della comunità. Art. 31 – All’Ospite è fatto divieto di:- Lavare la propria biancheria in camera e stendere alle finestre capi di biancheria;
- Tenere vasi di fiori od altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che passano sotto le finestre;
- Utilizzare fornelli o stufe elettriche nella propria stanza;
- Usare apparecchi rumorosi che possano arrecare disturbo agli ospiti;
- Gettare immondizie, rifiuti od acqua dalle finestre;
- Vuotare nel water, bidet o lavandino materie che possano otturare o danneggiare le condutture;
- Fumare all’interno della struttura;
- Chiudere a chiave la camera dall’interno.
CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 33 – L’Ente, al fine di tutelare i beni di un ospite, quando questi non fosse in grado di disporvi responsabilmente, non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà dell’ospite, senza la necessaria autorizzazione scritta dall’Ospite stesso. Art. 34 – L’Ente non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti. Art. 35 – L’Ente non assume alcuna responsabilità per incidenti o danni causati a terzi da propri ospiti al di fuori dell’Istituto.ASSENZA TEMPORANEA
Art. 36 – Agli ospiti è data la possibilità di assentarsi durante l’anno per un periodo massimo di trenta giorni. ltimati i trenta giorni senza che l’ospite si sia ripresentato a rioccupare la stanza, lo stesso verrà dimesso con conseguente incameramento da parte dell’Ente della cauzione versata inizialmente o, se preferibile, dovrà provvedere al pagamento della retta giornaliera intera.DIMISSIONI DELL’OSPITE
Art. 37 – L’Ospite può dimettersi volontariamente, previa comunicazione alla Direzione con preavviso di almeno sette giorni o pagare la retta corrispondente. Art. 38 – L’Ente può dimettere l’Ospite con proprio provvedimento qualora questi:- Tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- Commetta gravi infrazioni al regolamento interno;
- Sia moroso nel pagamento della retta.